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Attestazioni tardive dei requisiti di startup e Pmi innovativa

  • Immagine del redattore: Studio MMLA
    Studio MMLA
  • 30 mar 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

In base alle disposizioni dell’articolo 25, comma 15, D.L. 179/2012, entro il termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato è tenuto ad attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti, rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5, depositando apposita dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.

Con il parere n. 56979 del 4 marzo 2021 il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha fornito alcuni chiarimenti circa i provvedimenti che le CCIAA possono attuare in caso di tardivo adempimento: in particolare, il Ministero è stato interpellato da un contribuente che, depositando l’attestazione in argomento il 10 settembre 2020, ha ricevuto un verbale di accertamento dalla CCIAA competente, con irrogazione della sanzione per tardiva presentazione (206 euro). Secondo l’istante, a seguito delle proroghe introdotte nel 2020 per far fronte al periodo emergenziale, tale adempimento poteva esser effettuato al più tardi entro il 30 settembre 2020.

 
 
 

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