Rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura dei termini
- Studio MMLA

- 11 mar 2022
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L'art. 29 del DL 17/2022 (c.d. DL "Energia") ha prorogato anche per l'anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.
Per avvalersi della nuova rivalutazione, sarà necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell'1.1.2022.
Entro il successivo 15.6.2022, occorrerà:
- la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- procedere con il versamento in autoliquidazione di un'imposta sostitutiva sul valore periziato, da parte del contribuente.
Si segnala che l'aliquota unica dell'imposta sostitutiva è stata incrementata al 14% (le recenti proroghe prevedevano un'aliquota dell'11%).
Affinché il regime agevolato risulti conveniente, è necessario che l'imposta sostitutiva del 14% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento.
Questa verifica si può riassumere nella seguente formula: "14% x valore della quota da perizia < 26% x plusvalenza da cessione".
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